UTI delle Valli e delle Dolomiti Friulane

Il termine UTI è l’abbreviazione di Unione Territoriale Intercomunale e rappresenta un nuovo soggetto amministrativo. Le UTI nascono nel 2014, con la legge regionale numero 26, che ha modificato il sistema delle Autonomie Locali in Friuli Venezia Giulia, quello che fino ad oggi si è retto sulla presenza di Regione, Province e Comuni. 

Immagine: UTI delle Valli e delle Dolomiti Friulane

Cosa fa

La legge aveva come obiettivo il superamento delle province e la riunione di più comuni in UTI.

L’Unione esercita le seguenti funzioni:

1. gestione del personale e coordinamento dell’organizzazione generale dell’amministrazione e dell’attività di controllo;

2. sistema locale dei servizi sociali di cui all'articolo 10 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), ferma restando la disciplina della forma associata del Servizio sociale dei Comuni di cui agli articoli da 17 a 21 della legge regionale 6/2006;

3. polizia locale e polizia amministrativa locale;

4. attività produttive, ivi compreso lo Sportello unico.

5. edilizia scolastica e servizi scolastici;

6. catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute in capo allo Stato dalla normativa vigente;

7. programmazione e pianificazione territoriale di livello sovracomunale;pianificazione di protezione civile e coordinamento dei primi soccorsi;

8. statistica;

9. elaborazione e presentazione di progetti a finanziamento europeo;

10. gestione dei servizi tributari.

11. programmazione e gestione dei fabbisogni di beni e servizi in relazione all’attività della centrale unica di committenza regionale;

12. acquisizione di lavori beni e servizi per i Comuni appartenenti all’UTI;

13. servizi finanziari e contabili, controllo di gestione;

14. pianificazione territoriale comunale ed edilizia privata;

15. opere pubbliche e procedure espropriative;

16. procedure autorizzatorie in materia di energia;

17. organizzazione dei servizi pubblici di interesse economico generale;

18. turismo;

19. cultura (biblioteche incluse);

20. eventuali ulteriori funzioni volontariamente delegate all'Unione ai sensi dell’art. 28 della L.R. 26/2014.